FAQ
Aggiornate al 22 settembre 2022
1. QUALI SONO I BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL BANDO?
Beneficiarie delle agevolazioni sono le imprese in possesso, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, dei requisiti di cui all’articolo. 3 del Bando.
2. DOVE DEVONO AVERE SEDE LE MPMI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI?
Ai sensi dell’articolo 3 del Bando le imprese richiedenti le agevolazioni devono avere sede legale e operativa in Italia.
3. UN LIBERO PROFESSIONISTA PUÒ ACCEDERE AL BANDO?
No. I liberi professionisti non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni.
4. UN’IMPRESA INDIVIDUALE PUÒ ACCEDERE AL BANDO?
Sì. L’impresa individuale è ammessa alle agevolazioni, purché in possesso di tutti i requisiti indicati all’articolo 3 del Bando.
5. LE PERSONE FISICHE SONO INCLUSE TRA I BENEFICIARI DEL BANDO?
No. Le persone fisiche non sono beneficiarie delle agevolazioni previste dal Bando.
6. LE FONDAZIONI, LE CASSE PREVIDENZIALI E LE ASSOCIAZIONI SONO INCLUSE TRA I BENEFICIARI DEL BANDO?
No. Le Fondazioni, le Casse previdenziali e le associazioni non rientrano tra i beneficiari delle agevolazioni previsti dal Bando.
7. COSA SI INTENDE PER “IMPRESA UNICA”?
I regolamenti “de minimis” attualmente vigenti (ad eccezione del regolamento 360/2012, adottato prima che si consolidasse il concetto di impresa unica) prevedono che il massimale triennale che costituisce il tetto degli aiuti che possono essere concessi ad un singolo beneficiario venga calcolato non con riferimento al soggetto giuridico cui l’aiuto viene concesso, ma sull’insieme dei soggetti che costituiscono quella che è stata definita “impresa unica”. Questo concetto delimita l’insieme appunto delle imprese ubicate nello stesso Stato membro legate da un rapporto di controllo. In sintesi, costituiscono impresa unica le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
- una detiene la maggioranza dei diritti di voto dell’altra;
- una ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio d’amministrazione, direzione o sorveglianza dell’altra;
- una ha il diritto di esercitare un’influenza dominante sull’altra in virtù di un contratto o di una clausola contenuta nello statuto della seconda;
- una, che sia azionista o socia dell’altra, controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci della seconda, la maggioranza dei diritti di voto di questa.
8. DA QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
Ai sensi dell’articolo 7 del Bando la presentazione della domanda di partecipazione può essere effettuata a partire dalle ore 9:30 del 25 ottobre 2022.
9. PER PRESENTARE LA DOMANDA C'È UNA SCADENZA?
No, ai sensi dell’articolo 7 del Bando la domanda di partecipazione, compilata esclusivamente tramite la procedura informatica, può essere presentata a partire dalle ore 9.30 del 25 ottobre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il Soggetto gestore si riserva di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili sul sito www.marchipiu2022.it
10. CI SONO GRADUATORIE?
No, ai sensi dell’articolo 8 del Bando le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello e secondo l’ordine cronologico di presentazione tramite la procedura informatica.
11. PUO’ UN’IMPRESA PRESENTARE PIÙ DI UNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
Sì. In base a quanto previsto all’articolo 6 comma 6 del Bando "Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 25.000,00”, nel rispetto dell’importo massimo previsto per singolo marchio e per tipologia di servizio.
12. PUO’ UN’IMPRESA PRESENTARE UNA SOLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER PIU’ MARCHI?
No. In base a quanto previsto all’articolo 6 comma 6 del Bando “Qualora un’impresa possa richiedere l’agevolazione per più marchi, occorre che venga presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa”. Solo nel caso dello stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora nella misura B non si indichi l’Unione europea come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa e per lo stesso marchio presentare in un’unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la misura A sia per la misura B.
13. PUO’ UN SOGGETTO DIVERSO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA PRESENTARE E FIRMARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
Come previsto dall’articolo 7 del Bando non possono essere firmati digitalmente dal Procuratore Speciale gli allegati (Allegato 1 – Dichiarazioni o Allegato 2 – Dichiarazioni contitolari e Allegato 4 - Modello di tracciabilità dei flussi finanziari) che, pena la non ammissibilità della domanda, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione.
14. PER LA FORMAZIONE E LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE È POSSIBILE ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA CON LO SPID DI UNA PERSONA FISICA DIVERSA DA QUELLA A CUI È STATA DATA LA PROCURA SPECIALE?
No, ai fini dell’ammissibilità della domanda di partecipazione:
- deve esserci coincidenza tra il soggetto che ha effettuato l’accesso in piattaforma informatica attraverso SPID/CIE/CNS e il soggetto indicato nell’allegato 3 – Procura Speciale;
- l’Allegato 3 – Procura speciale deve essere firmato digitalmente sia dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione sia dal suo procuratore speciale e deve essere caricato nella piattaforma informatica (articolo 7 comma 5 lettera c. e comma 8 lettera g.).
15. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA MISURA A È SUFFICIENTE AVER EFFETTUATO PRESSO EUIPO IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO OGGETTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (CON PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE)?
No. Come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera h del Bando, alla data di presentazione della domanda di partecipazione è necessario per la Misura A aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
16. AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA MISURA B È SUFFICIENTE AVER EFFETTUATO PRESSO OMPI IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO OGGETTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (CON PAGAMENTO DELLE RELATIVE TASSE)?
No. Come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera i del Bando, alla data di presentazione della domanda di partecipazione è necessario per la Misura B aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio. Tale pubblicazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
17. L’IMPRESA HA DEPOSITATO ALCUNI MARCHI INIZIALMENTE DI TITOLARITA’ DELLA STESSA E SUCCESSIVAMENTE CEDUTI A TITOLARI (PERSONE FISICHE). L’IMPRESA PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE?
No. Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera g. del Bando l’impresa richiedente l’agevolazione deve essere titolare del marchio oggetto della domanda di partecipazione e tale requisito - pena l’esclusione - deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda sino a quello dell’erogazione dell’agevolazione (articolo 5 comma 3).
18. LE SPESE AMMISSIBILI COMPRENDONO L'IVA?
Le spese ammesse ad agevolazione sono concesse ed erogate al netto dell'IVA (senza IVA).
19. AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ TUTTE LE SPESE DEVONO ESSERE STATE SOSTENUTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° GIUGNO 2019 E LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE?
Sì, come previsto dall’articolo 5 del Bando, ai fini dell’ammissibilità tutte le spese (comprese le tasse di deposito/registrazione) devono essere state sostenute a decorrere dal 1° giugno 2019 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
20. LE AGEVOLAZIONI POSSONO ESSERE OTTENUTE ANCHE PER SINGOLI DEPOSITI NAZIONALI ESTERI O SONO PREVISTE SOLO ATTRAVERSO IL MARCHIO INTERNAZIONALE?
No. Le agevolazioni non riguardano le spese sostenute per depositi esteri presso gli uffici dei singoli paesi.
21. È POSSIBILE RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE SOLO PER LE TASSE EUIPO E/O OMPI SENZA RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE ANCHE PER ALTRI SERVIZI?
Sì. È possibile richiedere l’agevolazione solo per le tasse EUIPO e/o OMPI.
22. SONO AMMISSIBILI I COSTI SOSTENUTI PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE PRESSO UIBM, PROPEDEUTICA ALLA REGISTRAZIONE PRESSO OMPI?
No, non sono ammissibili; il Bando prevede le agevolazioni solo per la registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali.
23. UN’IMPRESA CHE HA GIÀ REGISTRATO IL MARCHIO A LIVELLO NAZIONALE PUÒ CHIEDERE L’AGEVOLAZIONE PER L’ESTENSIONE IN PAESI NON ADERENTI AL PROTOCOLLO DI MADRID?
No. Non è possibile depositare presso l’OMPI domande di marchio internazionale nei paesi che non aderiscono al sistema di Madrid e, conseguentemente, richiedere le agevolazioni per tali marchi.
24. POSSONO RIENTRARE TRA LE AGEVOLAZIONI ANCHE LE SPESE SOSTENUTE PER IL RINNOVO DI UN MARCHIO ALL’ESTERO?
No. Le agevolazioni non riguardano le spese per il rinnovo del marchio all’estero.
25. SONO AMMISSIBILI LE SPESE PER LA PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE RELATIVE AD UN MARCHIO GIA’ REGISTRATO A LIVELLO NAZIONALE E PER IL QUALE SI PROCEDE CON IL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PRESSO EUIPO?
No. Non sono agevolabili (Misura A), le spese relative alla progettazione della rappresentazione relative ad un marchio già registrato a livello nazionale per il quale si procede con il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO.
Nel caso di registrazione di marchi internazionali presso OMPI l’impresa può richiedere l’agevolazione (Misura B), per le Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale. Si precisa che:
- le “tasse sostenute presso UIBM” - in caso di registrazione internazionale che abbiano come marchio base un marchio italiano - sono le tasse di concessione governativa per il deposito della domanda di registrazione di marchio internazionale presso UIBM pagate sul conto corrente postale dell’Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara (€ 135 o € 169 – in presenza di lettera di incarico al consulente in PI);
- le “tasse sostenute presso EUIPO” - in caso di registrazione internazionale che abbiano come marchio base un marchio dell’Unione Europea - sono le tasse per il deposito di una domanda di registrazione di marchio internazionale presso EUIPO (€ 300).
27. SE LA PROGETTAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE E’ AVVENUTA INTERNAMENTE ALL’AZIENDA, LE SPESE DEL PERSONALE INTERNO SONO AMMISSIBILI?
No. Non possono essere richieste agevolazioni per le spese relative alla progettazione della rappresentazione se è stata effettuata da personale interno all’azienda. Ai sensi dell’articolo 5 del Bando, comma 1, lettera a, il servizio di progettazione della rappresentazione deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione.
28. PER UNO STESSO MARCHIO È POSSIBILE RICHIEDERE AGEVOLAZIONI SIA PER LA RICERCA DI ANTERIORITA’ TRA I MARCHI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI ESTESI ALL’ITALIA, SIA PER LA RICERCA DI ANTERIORITÀ TRA I MARCHI ITALIANI, DELL’UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALI ESTESI A TUTTI I PAESI DELLA UE?
No. Ai sensi dell’articolo 6 del Bando per uno stesso marchio i servizi di ricerca sono tra loro alternativi. Conseguentemente non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca.
29. A CHI DEBBONO ESSERE FATTURATE LE SPESE PER I SERVIZI SPECIALISTICI?
Come previsto dall’articolo 5, comma 3, lettera c del Bando, tutte le spese sostenute dall’impresa richiedente l’agevolazione – pena l’inammissibilità - devono essere ad essa direttamente fatturate. Inoltre, tali spese devono riguardare attività e servizi effettuati direttamente dagli stessi soggetti che emettono le fatture che devono essere titolari di partita iva nonché in possesso dei requisiti previsti per ciascun servizio. Non sarà ritenuta in nessun caso ammissibile la spesa fatturata da un soggetto diverso da quello che ha svolto le attività e i servizi.
30. I FORNITORI DEI SERVIZI SPECIALISTICI E I CONSULENTI POSSONO AVERE SEDE LEGALE E OPERATIVA IN UN PAESE DIVERSO DALL’ITALIA?
Si, purché siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 5 del Bando.